Invalidi civili, ciechi, sordomuti
I mutilati e gli invalidi, i ciechi e i sordomuti (esclusi quelli che hanno diritto a pensioni di guerra o per causa di lavoro) possono ottenere un sussidio dallo Stato.
Riceve il sussidio chi non supera un determinato limite di reddito personale: il reddito del coniuge non viene preso in considerazione. Si prendono in considerazione solo i redditi assoggettabili all’Irpef.
A 65 anni, il sussidio ai sordomuti e agli invalidi civili, (totali o parziali) cessa di essere corrisposto ed in suo luogo viene liquidato un trattamento di importo maggiore, alle stesse condizioni di reddito, denominato “assegno sociale sostitutivo”.
In particolari condizioni di reddito sia i trattamenti per invalidità civile che i trattamenti sostitutivi possono essere aumentati con una maggiorazione di importo variabile in base all’età. L’incremento della maggiorazione spetta a 60 anni ai sordomuti, agli invalidi totali e ai ciechi assoluti e a 70 anni agli invalidi parziali e ai ciechi parziali.
Indennità di accompagnamento e simili
Le persone che presentano caratteristiche di invalidità totale, siano o non siano titolari delle pensioni o degli assegni mensili di cui sopra, hanno diritto anche a provvidenze economiche chiamate indennità.
Queste indennità sono state istituite come partecipazione della collettività alle spese di persone che non possono camminare o che per compiere gli atti quotidiani della vita hanno bisogno di assistenza continua o di particolari supporti.
Sono corrisposte per 12 mesi all’anno e non sono condizionate dal reddito del disabile.
A loro volta, queste indennità non costituiscono un reddito influente sul diritto e la misura di altre prestazioni previdenziali o assistenziali.
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