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TICKET SANITARIO

Il ticket sanitario indica una quota di partecipazione diretta dei cittadini alla spesa pubblica come controprestazione per l’assistenza sanitaria fornita dallo Stato. I cittadini sono tenuti a corrispondere il ticket sanitario per prestazioni quale visite ed esami specialistici, ricoveri ospedalieri e farmaci. Esiste un sistema di esenzione per reddito e fasce di età e per i servizi considerati “salvavita”.

CHI E’ ESENTATO DAL PAGAMENTO DEL TICKET?

1) I cittadini di età inferiore ai 6 anni e maggiore di 65 anni, se appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo non superiore ai € 36.151,98 lordi riferito all’anno precedente. (codice E01)

2) Disoccupati e loro familiari a carico purché il reddito non superi gli € 8,263,31 incrementato fino a € 11.362,05 in presenza del coniuge e di ulteriori € 516,43 per ciascun figlio a carico. La condizione di disoccupato deve essere posseduta al momento della richiesta di prestazione, mentre il reddito è riferito all’anno precedente. Si considera disoccupato il maggiore di 14 anni che abbia perso una precedente occupazione NON si considera disoccupato il soggetto in cerca della prima occupazione (codice E02)

3) Lavoratori collocati in Cassa Integrazione o in mobilità o disoccupati.

A livello regionale a livello regionale sono previste misure di esenzione dalla compartecipazione alle spese sanitarie, a sostegno di lavoratori colpiti dalla crisi economica. Le esenzioni si applicano  alle ai lavoratori e ai familiari a carico  residenti in Toscana e hanno validità solo sul territorio regionale. Le esenzioni sono state prorogate per il 2014. Per beneficiarne è necessario rinnovare il certificato presso l’azienda Usl di residenza.

Hanno diritto all’esenzione:

– soggetti disoccupati e familiari a carico che abbiano perso il lavoro successivamente al 01/01/2009 iscritti al centro per l’impiego e che siano tuttora in attesa di una nuova occupazione (codice E90)

– soggetti collocati in cassa integrazione e i loro familiari a carico, che percepiscano una retribuzione complessiva dell’integrazione salariale, corrispondente ai massimali mensili previsti dalla L.427/1980 (codice E91)

soggetti in mobilità, e i loro familiari a carico (codice E92)

4) Lavoratori e loro familiari a carico, dipendenti da azienda che da almeno 3 mesi non corrispondano il salario.

5) Titolari di Pensione Sociale o Assegno Sociale e loro familiari a carico. (codice E03)

6) Titolari di pensione minima di età superiore a 60 anni, e loro familiari a carico, purché il reddito familiare complessivo non sia superiore a quello del punto 2. (codice E04)

Attenzione: non c’è più l’obbligo di rinnovo dell’attestato di esenzione per gli ultra 65enni con esenzione E01-E03-E04, salvo modifiche delle condizioni economiche e pertanto sarà sufficiente per loro comunicare eventuali variazioni.

SONO ALTRESI’ ESENTI INDIPENDENTEMENTE DAL REDDITO:

a) Invalidi civili con invalidità superiore al 67%, invalidi di guerra, invalidi del lavoro.

b) Esenti per patologia, limitatamente alle prestazioni correlate alla patologia riportata nell’attestato di esenzione. Sono esenti coloro che siano affetti da una malattia cronica o malattia rara.

c) Sono esenti donne in gravidanza, prestazioni per prevenzione HIV, per donazioni del sangue, di organi, tessuti, o prestazioni elargite a soggetti danneggiati da vaccinazioni, trasfusioni, somministrazione di emoderivati.

d) Per il rilascio di idoneità sportiva per minori di 18 anni che si avviino all’attività agonistica in società dilettantistiche.

e) Le prestazione connesse a campagne di prevenzione collettiva promosse dalla Regione.

f) Tutte le prestazioni di pronto soccorso con carattere di urgenza.

g) Tutte le prestazioni per infortuni sul lavoro.

Dal 2011 il diritto all’esenzione e la fascia di reddito per il calcolo del ticket non potranno più essere autocertificato, ma occorrerà essere in possesso del certificato nominativo di esenzione o di appartenere alla fascia di reddito rilasciati dll’Azienda sanitaria  competente su richiesta dell’interessato. Il certificato dovrà essere esibito al medico di famiglia, pediatra  o specialista del servizio sanitario regionale al momento della prescrizione di una visita o di un’esame e il medico trascriverà sulla ricetta il codice di esenzione riportato sul certificato.

Se vuoi avere altre informazioni vieni alla sede provinciale dello Spi Cgil Firenze a te più vicina

Borgo de’ Greci 3 50122 Firenze Tel  055-2700577  –  fax  055-2700548  – email:spi@firenze.tosc.cgil.it

 

 

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