Sulle pensioni di reversibilità non cambia nulla
Sulle pensioni di reversibilità nulla è cambiato per l’ammontare così come stabilito a suo tempo dalla legge n. 335 dell’8 agosto 1995.
L’importo sarà determinato ancora tenendo conto esclusivamente dei redditi assoggettabili all’Irpef.
Lo ha reso noto l’Istituto di previdenza in un comunicato.
Per un errore nella comunicazione dell’Inps (Istituto nazionale della previdenza sociale), si erano diffuse sui media notizie in relazione alla tipologia di redditi da dichiarare ai fini del ricalcolo delle pensioni di reversibilità, con grandi preoccupazioni tra i pensionati interessati.
Nel comunicato l’Inps precisa inoltre che “non sono considerati ai fini del calcolo sia gli interessi bancari, postali, dei Bot, dei Cct e dei titoli di Stato, proventi di quote di investimento, soggetti a ritenuta d’acconto alla fonte a titolo d’imposta o a imposta sostitutiva dell’Irpef, sia gli arretrati di lavoro dipendente prestato in Italia e all’estero”.





